Art. 3.
(Amministrazione, coordinamento e vigilanza).

      1. Per svolgere le funzioni di amministrazione, coordinamento e vigilanza relative alle scuole, alle istituzioni educative e alle altre iniziative di cui all'articolo 2 è messo a disposizione dell'Agenzia un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C1, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, dell'amministrazione universitaria e di personale direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di 200 unità.
      2. Agli uffici scolastici consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale della scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.
      3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionali di appartenenza.
      4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.